Albo Pretorio On-line

albo pretorio

Prevenzione Oncologica

Prevenzione Oncologica Gratuita (Screening)

D.Lgs. n.33 del 14/03/2013

Amministrazione Trasparente

SUAP

Sportello Unico per le Attività Produttive

Con tale link si assolve all’obbligo di pubblicazione della nuova modulistica edilizia unificata e standardizzata

Centrale di Committenza

Centrale Unica di Committenza

Accessibilità



questo sito e' conforme alla legge 4/2004

Area Riservata

Accesso Posta Istituzionale

Accesso Posta Certificata Accesso alla Firma Digitale

Numero Verde

Elezioni Amministrative 2016

Elezioni Amministrative 2016

Posta Elettronica Certificata

Posta Elettronica Certificata

Gli indirizzi PEC del Comune

ALLERTA METEO

Protezione Civile Regione Calabria

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

Carte di Famiglia

Carte di Famiglia

B&B Casa Laino

Casa Laino

Calcolo TASI

Calcolo TASI

Calcolo IMU

Calcolo IMU

Cambio di Residenza

Cambio di Residenza

Sportello Unico Edilizia

Sportello Unico Edilizia

Topnews - ANSA.it

Notizie non disponibili

News

Il Municipio online

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012
Data pubblicazione : 20-11-2012

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU
PER L'ANNO 2012

C O M U N E DI P E T R O N A’
( Provincia di CATANZARO )
C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 37 del Reg. Del 27-10-2012
OGGETTO:


APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU
PER L'ANNO 2012


L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 10:30, in
PETRONA’ nella sala Consiliare presso i locali del Municipio di Petronà;
Convocato per determinazione del Presidente, notificati in tempo utile a domicilio di ciascun
consigliere, ed agli altri organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica
Risultano presenti i Signori:
MAZZEI VINCENZO P MARCHIO EMANUELE P
CAPELLUPO GIOVANNI P ROCCA LAURA P
GALASSO VITO P FOLINO GIOVANNI P
ROCCA VANESSA P BOLOTTA ANDREA P
Totale presenti n. 8 Consiglieri, compreso il Sindaco e assenti n. 0 su n. 07 assegnati al
Comune e su n. 07 Consiglieri in carica.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE avv. DR. CILURZO LUCIANO.
Constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza la dott.ssa ROCCA LAURA in
qualità di presidente ed invita il Consiglio Comunale alla Discussione sulla proposta di
deliberazione di cui in oggetto:
IL CONSIGLIO COMUNALE
l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 27-10-2012 - pag. 2 di 7 - COMUNE PETRONA'
le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché
le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;
le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;
altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;
in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo,
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in
aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93,
fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali
strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco
dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili
non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili
posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché
permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un
periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione
principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L.
201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di
destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi
contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio
residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I
comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita
un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria.
I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché
l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/10/2012;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 27-10-2012 - pag. 3 di 7 - COMUNE PETRONA'
altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L.
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2012 al 30/06/2012;
altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il
quale:
consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L.
296/2006;
stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo
Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote,
delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare
l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;
il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla
modifica dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo
comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno
2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali strumentali ed i terreni;
ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma
2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9,
comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di
Petronà in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco
allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993
- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati
rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati
dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Petronà;
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari
degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie
sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il
concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di
separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da
ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da
predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da
stabilire;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 27-10-2012 - pag. 4 di 7 - COMUNE PETRONA'
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo
il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la
prima, per l’anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell’imposta determinata con le
aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l’imposta dovuta impiegando le aliquote e le
detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l’intero anno e l’acconto versato
ed, esclusivamente per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell'importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011,
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed
delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto
delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota
deliberate dal Comune;
- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e
pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per
l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto
passivo dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si
intende effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in
modo permanente in istituti, purché non locata e l’unita`immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la
quota statale del tributo;
- in base all’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del
D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune;
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati,
entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il
10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria
nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 27-10-2012 - pag. 5 di 7 - COMUNE PETRONA'
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 del D.L.
201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;
per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la
conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere le aliquote del tributo come segue:
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 7,6%;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011, dello 4%;
ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione
prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13,
comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta
dopo il pagamento della prima rata;
che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità
provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria,
nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15
dell’art. 13;
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi
competenti;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
lo Statuto comunale;
volti validi 7 astenuti 1( Folino Giovanni)
D E L I B E R A
1) Di mantenere le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite
dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, dello 7,6 %;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011, dello 4 %;
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 27-10-2012 - pag. 6 di 7 - COMUNE PETRONA'
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
4) Con il seguente esito della votazione separata delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000 (eventuale).
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 27-10-2012 - pag. 7 di 7 - COMUNE PETRONA'
LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA APROVATA E SOTTOSCRITTA
presidente SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROCCA LAURA F.to DR. CILURZO LUCIANO
Per ESTRATTO CONFORME AL SUO ORIGINALE SI RILASCIA COPIA PER
USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO.
PETRONA’ Lì 08-11-2012 PROT. N. 3789
SEGRETARIO COMUNALE
DR. CILURZO LUCIANO
____________________________
A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
La presente DELIBERAZIONE viene PUBBLICATA, mediante affissione ALL’ALBO
PRETORIO per QUINDICI giorni consecutivi con inizio dal 08-11-2012 al 23-11-2012 come
prescritto dal T.U. art. 124 C. 1, D.Lgs. N° 267/2000,
SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CILURZO LUCIANO
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’: ( ART. 134 DEL T.U. D. Lgs. N° 267/2000 ).
DIVENUTA E S E C U T I V A IN DATA: ___/___/____.
a) in quanto non soggetta a controllo di legittimità (art. 127, C. 1)
( ) per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
b) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, C. 126:
( ) COMMA ___
( ) COMMA ___
c) in quanto dichiarata immediata eseguibile ai sensi dell’ art. 134, C. .
PETRONA’ LI ___/___/____ IL SEGRETARIO COMUNALE

indietro

Allerta Meteo

Comune di Petronà

Via Nazionale 200, 88050 Petronà CZ

Tel. 0961 938809 - Fax 0961 938811

P.IVA 00308110790

Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome

I cookie aiutano a fornire servizi di qualità. Navigando su questo sito accetti il loro utilizzo.     Informazioni

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.359 secondi
Powered by Asmenet Calabria