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IL COMUNE DI PETRONA’ RICONOSCE LE UNIONI CIVILI
COMUNE DI PETRONA’
Provincia di Catanzaro
Petronà, 14 marzo 2013
IL COMUNE DI PETRONA’ RICONOSCE LE UNIONI CIVILI
Nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Petronà ha approvato il Regolamento sulle unioni civili ed ha istituito presso l’Ufficio anagrafe il relativo Registro amministrativo.
E’ considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela), ma da vincoli affettivi o per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale, residenti anagraficamente nel Comune di Petronà e ivi coabitanti. Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino l’apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà e la Domanda.
La disciplina comunale ha esclusivamente rilevanza amministrativa e non interferisce in alcun modo con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenza amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
Soddisfazione per la scelta compiuta dal Consiglio comunale è stata espressa dal Sindaco di Petronà Vincenzo Mazzei, a parere del quale è compito delle Istituzioni garantire senza discriminazioni di sorta, anche a coloro che affidano i propri progetti di vita a forme di convivenza, come le unioni civili o unioni di fatto, diverse dalla famiglia, i diritti civili e sociali.
La Costituzione Italiana (art. 29 in relazione all'art. 2) afferma ancora Mazzei, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia, non esclude, però, l'esistenza di altre formazioni sociali e di convivenza nelle quali si realizza la personalità individuale.
Tale principio è stato di recente ribadito dalla corte Costituzionale che, con sentenza n. 138 del 2010, nel decretare la necessità di una normativa specifica, sulla scorta di quanto già regolamentato da alcuni paesi dell'Unione Europea in materia di unione di fatto, ha comunque evidenziato che: "L'art. 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ave si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia, attenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”.
Ed anche l’Unione Europea, con raccomandazione del 16/3/2000 e risoluzione 4/9/2003, ha sollecitato gli Stati membri a garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso paritari diritti rispetto alle famiglie tradizionali.
Tenendo conto di tutto ciò ha concluso Mazzei, abbiamo ritenuto giusto ed opportuno fare un passo avanti sul terreno dei diritti sociali e civili, annoverando il nostro paese fra quanti hanno già assunto analoga iniziativa.
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