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APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE - COMITATO DI ARIETTA
Data pubblicazione : 30-05-2012

Regolamento comunale per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato di Arietta

Articolo 1– ISTITUZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, del vigente Statuto Comunale, si istituisce il Comitato di Arietta.


Articolo 2– FINALITA’ DEL COMITATO DI FRAZIONE

1. Il Comitato, quale organismo consultivo a base volontaristica, rappresentativo della popolazione, opera per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini della frazione alle scelte dell'Amministrazione comunale in ordine alle problematiche locali.


Articolo 3- COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Frazione è composto da cinque membri, eletti con le modalità descritte nel successivo articolo 4, fra i cittadini elettori residenti nell’ambito territoriale di pertinenza della Frazione.


Articolo 4- ELEZIONE
Il Comitato di Frazione è eletto dall’Assemblea generale della popolazione residente nella Frazione, convocata mediante pubblica affissione da parte dell’Amministrazione comunale.

Possono partecipare alla votazione ed essere eletti nel comitato, i censiti residenti nella Frazione che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di Petronà. L’Assemblea è validamente costituita, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea per l’elezione del Comitato è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, che provvede alla nomina di un Segretario scelto fra gli aventi diritto al voto. La votazione avviene a scrutinio segreto ed ogni elettore ha diritto di scrivere su un’apposita scheda, fino a cinque nomi. Risultano eletti i residenti nella Frazione, che riportano il maggior numero di preferenze, a parità il più anziano di età.


Articolo 5 - DURATA IN CARICA
Il Comitato dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata del Consiglio Comunale.
I singoli componenti del Comitato decadono dalla carica qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare il requisito di residenza nella Frazione.
La decadenza è pronunciata dal Comitato.


Articolo 6 – ELEZIONE DELLE CARICHE
1. Il Comitato nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco entro giorni 30 dalla elezione del Comitato stesso, con distinte votazioni, elegge:
a. il Presidente;
b. il Vice Presidente;
c. il Segretario.


Articolo 7 – COMPITI
Il Presidente:
a. rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi comunali e con i rappresentanti di altri enti o organizzazioni, convoca e presiede il Comitato, predispone l’ordine del giorno;
b. dà corso alle determinazioni del Comitato e ne cura l’esecuzione;
c. firma i verbali e le comunicazioni;
d. cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale;
e. assume ogni funzione attribuitagli dal presente regolamento e dalle risoluzioni del Comitato stesso;
f. comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente del Comitato;
g. relaziona annualmente al Consiglio comunale sull’attività svolta e sulla programmazione futura;
h. convoca il Comitato quando lo ritenga necessario o lo richiedano almeno 3 componenti;
Il Vice-Presidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza o suo impedimento;
Il Segretario: registra le decisioni assunte dal Comitato e verbalizza quanto specificatamente richiesto, annotando le presenze e le assenze dei membri del Comitato alle riunioni regolarmente convocate;
Gli altri membri del Comitato: i rimanenti membri del Comitato si occuperanno di svolgere i compiti che, di volta in volta, verranno loro assegnati dal Presidente.


Articolo 8 - FUNZIONAMENTO
1. Il Comitato di Frazione svolge la propria attività in locali adeguati messi a disposizione dall’amministrazione comunale, secondo le condizioni e modalità che verranno concordate.
2. I verbali delle riunioni sono pubblici e sono conservati presso la sede del Comitato.
3. Copie dei suddetti verbali sono trasmesse al Sindaco entro 30 giorni e vengono depositate presso l’Ufficio Segreteria. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti dei verbali e può segnalare ai responsabili dei servizi comunali interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.
4. Le norme di funzionamento sono, per quanto compatibili ed assimilabili, le medesime previste per il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. I componenti del Comitato esercitano il loro incarico senza alcun onere a carico del bilancio comunale.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, dallo Statuto Comunale o dalle Leggi vigenti, il Comitato di Frazione gode della più ampia potestà di autoorganizzazione dei propri lavori, ivi incluse le modalità di svolgimento delle sedute, la disciplina delle votazioni, le modalità di pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno e degli altri atti del Comitato.


Articolo 9: COMPETENZE
1. Il Comitato di Frazione ha competenza relativamente alla proposizione di pareri e proposte di propria iniziativa non vincolanti su:
a. questioni di carattere generale relative al territorio di competenza;
b. piani urbanistici e viabilistici e alle variazioni del Piano Regolatore interessanti il territorio di competenza;
c. realizzazione di opere pubbliche nel territorio di competenza;
d. bilancio annuale di previsione;
e. questioni di carattere sociale ed ambientale relative al territorio di competenza;
f. regolamenti comunali compreso il presente regolamento;
g. attivazione di manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ecc., legate al territorio di competenza.
2. Il Comitato può promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione residente mediante l’organizzazione di iniziative di aggregazione, di intrattenimento e di socialità, con l’appoggio di associazioni esterne.


Articolo 10: DIMISSIONI DECADENZA CESSAZIONE
1. Le dimissioni da Componente del Comitato di Frazione sono presentate per iscritto al Presidente il quale le trasmetterà all’Ufficio protocollo comunale. Esse hanno effetto immediato e non sono revocabili.
2. Se nel corso del mandato un componente perde il requisito della residenza nel territorio della frazione, il Comitato lo dichiara decaduto dall’incarico.
3. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dall’incarico, per qualunque motivo, di un componente del Comitato di Frazione, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione di un nuovo componente.
4. In caso di dimissioni o cessazione dell’incarico, per qualunque motivo, del Presidente del Comitato di Frazione, il Comitato procede nella prima seduta successiva alle dimissioni, convocata e presieduta dal Vice Presidente entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione, ad eleggere il nuovo Presidente, previa integrazione del Comitato.


Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI CITTADINI DELLA FRAZIONE SU CONVOCAZIONE
DEL COMITATO

1. L’Assemblea dei cittadini è costituita, al fine di:
a. definire le linee generali di programmazione dell’attività della Frazione di Arietta;
b. esprimere pareri su progetti e piani dell’Amministrazione Comunale o da avanzare
all’Amministrazione Comunale medesima.
2. Per la validità dell'Assemblea devono risultare presenti almeno 20 (venti) cittadini residenti nella frazione ed aventi diritto al voto. Le delibere prese dall’Assemblea sono valide a maggioranza dei residenti presenti.
3. Il Presidente del Comitato può convocare l’Assemblea, su determinazione del Comitato, ogni volta che sia opportuno.
4. L’Assemblea viene altresì convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta scritta, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, almeno il 5% degli elettori della frazione.
5. L’Assemblea può essere altresì convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato.
6. Alla convocazione dell’assemblea è data pubblicità mediante avvisi esposti nella bacheca e nei luoghi più frequentati, almeno 5 giorni prima della data fissata.
7. I pareri dell’Assemblea, unitamente ad eventuali documenti approvati, devono essere allegati al verbale delle discussioni del Comitato.
8. In seno all’Assemblea è garantita a ogni cittadino la libera espressione delle proprie idee. Per tale motivo, nel corso delle stesse riunioni il Presidente regolamenta il dibattito cedendo la parola ad ogni cittadino presente che ne fa richiesta, avviando, al limite, veri e propri dibattiti per discutere sulle problematiche della Frazione stessa e per formulare proposte o istanze da inoltrare all’Amministrazione Comunale.
9. L’ Assemblea può formalizzare proposte di deliberazione da sottoporre al Comitato sulle questioni di sua competenza.
10. Alle riunioni dell’Assemblea deve essere invitato il Sindaco, che può delegare un proprio rappresentante.


Articolo 12 – DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere affissa all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Petronà per la durata di 30 giorni.
2. Copia del regolamento deve essere, inoltre, depositata presso la sede del Comitato di Frazione.


Articolo 13 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento verrà approvato dal Consiglio comunale ed entrerà in vigore con l’esecutività della delibera di approvazione

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