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Regolamento IMU

COMUNE DI PETRONA’
(Provincia di CATANZARO)


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 36 del 27/10/2012
INDICE


Art. 1 - Oggetto del regolamento
Pag. 2
Art. 2 - Quota di imposta riservata allo Stato
Pag. 3
Art. 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
Pag. 3
Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
Pag. 3
Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili
Pag. 4
Art. 6 -
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i
fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Pag. 6
Art. 7 -
Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché
alloggi assegnati dagli Istituti pubblici
Pag. 5
Art. 8 -
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini
italiani non
residenti sul territorio dello Stato
Pag. 5
Art. 9 - Esenzioni e altre forme di agevolazione
Pag.5
Art. 10 - Versamenti e interessi
Pag. 6
Art. 11 - Rimborsi e compensazione
Pag. 7
Art. 12 - Dichiarazione
Pag.7
Art. 13 - Istituti deflattivi del contenzioso
Pag. 8
Art. 14 - Riscossione coattiva
Pag.8
Art. 15 - Disposizioni finali
Pag. 8
                                ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l¢applicazione nel Comune di PETRONA’ dell'imposta
municipale propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13
e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del Decreto Legge
201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di PETRONA’ .
            ART. 2 – QUOTA DI IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO
1. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di
imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13,
primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta
municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo
articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai
fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari
assimilate all’abitazione principale ai sensi del successivo art. 8.
.    3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILETERRENO AGRICOLO
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato,
area fabbricabile e terreno agricolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504.
         2. ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3
dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
                ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice
di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le
aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato,
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della
Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo
504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione
principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato
interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello
Stato.
    ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata.
                  ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del
D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui
all’articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi
condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con
le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a
euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro
25.500
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000
5. (Per i Comuni montani o parzialmente montani). Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557
convertito in Legge 133/94 del Comune di Petronà in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei
comuni classificati montani o parzialmente montani.
                                      ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI
1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24
secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l’apposito
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei
codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino
postale.
2. Per l’anno 2012, il pagamento dell’imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le
disposizioni contenute nel comma 12 bis1 dell’articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati
1D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura
pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal
presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste
dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza
rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno
con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta
può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la
seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con
rurali strumentali, solamente per l’anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 82 dello
stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano
il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del
medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 5,00
(cinque).
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri.
conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione
l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul
sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da
parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed
e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai
trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai
sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima
rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali,
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo
per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
2 D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30
per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno
2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma
14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente
comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da
garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi
moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
                                    ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione
giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 5,00 (cinque) per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a
debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla
base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
                                                  ART. 12 - DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere
presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
                          ART. 13 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’imposta municipale propria
l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento
comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli
ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi ai sensi
del vigente regolamento per la dilazione (norma da coordinare con le previsioni degli specifici
regolamenti comunali in materia di accertamento con adesione o altri istituti deflattivi).
                                          ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA
1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell’ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (In caso di riscossione coattiva diretta)
2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo
le disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 (In caso di riscossione
coattiva affidata all’esterno)
3. Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare dell’imposta,
maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 10,00 (dieci).
.                                             15 –DISPOSIZIONI FINALI
1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Comune di Petronà

Via Nazionale 200, 88050 Petronà CZ

Tel. 0961 938809 - Fax 0961 938811

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